Sez. 3, Sentenza n. 577 del 17/01/2001 (Rv. 543200 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Sentenza del Tribunale emessa in grado di appello contro sentenza del Pretore - Istituzione del giudice unico - Cassazione con rinvio - Giudice competente - Rinvio alla Corte di appello - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA
In seguito all'entrata in vigore della legge sul giudice unico, la competenza per il giudizio di rinvio dopo la cassazione delle sentenze emesse dal tribunale in grado di appello contro sentenze pretorili, appartiene alla Corte d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 19/02/1998 num. 51 art. 56, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 73, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 132, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 133, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 134, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)