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Sez. 2, Sentenza n. 9643 del 27/04/2006 (Rv. 589320 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Giudice unico di primo grado - Istituzione - Regime transitorio - Procedimenti d'appello già pendenti davanti ai tribunali alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998 n.51 - Pronuncia del tribunale in composizione monocratica - Esclusione - Pronuncia del tribunale in composizione collegiale - Necessità - Nullità della sentenza pronunciata dal tribunale in composizione monocratica - Fondamento - Cassazione della sentenza - Rinvio del processo alla corte d'appello.
Stato
decisa il 2006-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589320-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO

In tema di regime transitorio sull'istituzione del giudice unico di primo grado, l'articolo 135, lettera a), del d.lgs. 19 febbraio 1998 n.51, che tale giudice ha istituito, stabilisce, con disposizione di coordinamento, che i procedimenti di appello già pendenti innanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore del decreto stesso sono trattati "sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti" < id est > quelle entrate in vigore il 30 aprile 1995 e, quindi, sulla base dell'articolo 350 cod. proc. civ. come modificato dall'articolo 55 della legge 26 novembre 1990 n.353, secondo il quale "la trattazione dell'appello è collegiale", nonchè dell'articolo 274 bis, ultimo comma, cod. proc. civ., introdotto dalla stessa legge con eguale decorrenza, che espressamente ricollega una sanzione di nullità, insanabile "ex articolo" 158 cod. proc. civ., al vizio di costituzione del giudice, quale è quello denunziato in questa sede. (Era stata impugnata nella fattispecie, con ricorso per cassazione, la sentenza del tribunale, sezione stralcio, in data 7 marzo 2002, che in composizione monocratica aveva rigettato l'appello alla sentenza del pretore del 31 ottobre 1996; ha conclusivamente affermato la S.C. che la sentenza impugnata, irritualmente resa dal giudice monocratico in luogo del giudice collegiale contrariamente a quanto imposto, in relazione all'epoca della decisione ed alla pendenza del giudizio d'appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.51 del 1998, dalla pertinente normativa, era, dunque, nulla; ed ha di conseguenza rinviato il processo ad altro giudice del merito di secondo grado che, stante la nuova disciplina processuale introdotta dal d.lgs. 19 febbraio 1998 n.51, andava identificato nella corte d'appello).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 67, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 73, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 135 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 31, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 55, Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)