Sez. 2, Sentenza n. 8923 del 02/07/2001 (Rv. 547849 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Sentenza di tribunale in grado d'appello - Cassazione con rinvio al primo giudice - Istituzione del giudice unico - Rimessione al tribunale - Necessità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA
Dopo l'istituzione del giudice unico, in caso di cassazione di una sentenza emanata dal tribunale in grado d'appello con rinvio al primo giudice ai sensi degli artt. 383 e 353 cod. proc. civ. (nella specie, per ragioni di competenza), deve essere disposta la rimessione al tribunale quale giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)