Sez. L, Sentenza n. 1479 del 23/03/1989 (Rv. 462288 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - CALCOLO DEL COMPENSO PER FERIE, FESTIVITÀ RIPOSI E SABATI - RETRIBUZIONE BASE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ NELLE COMPETENZE INDIRETTE DELLA INDENNITÀ RISCHIO MINE E DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PREDETERMINATO.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - CALCOLO DEL COMPENSO PER FERIE, FESTIVITÀ RIPOSI E SABATI - RETRIBUZIONE BASE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ NELLE COMPETENZE INDIRETTE DELLA INDENNITÀ RISCHIO MINE E DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PREDETERMINATO.*
In tema di rapporto di lavoro nautico - rispetto al quale le norme del codice civile possono trovare applicazione, ai sensi dell'art. 1 cod. nav., solo quando questo non contenga apposite Disposizioni né altre applicabili per analogia - la Determinazione della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per ferie, festività, riposi e sabati deve essere compiuta alla stregua della disciplina collettiva, attesa l'inesistenza, anche in materia di lavoro marittimo, di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, e tenendo conto che la disciplina collettiva, nella Determinazione della retribuzione predetta, trova un limite legale solo in ordine al compenso per le festività infrasettimanali - in quanto l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (sostituito dallo art. 1 della legge n. 90 del 1954) fa riferimento alla normale retribuzione globale giornaliera, compreso ogni elemento accessorio - e non anche in ordine agli altri istituti, attesa, quanto ai sabati, la natura esclusivamente contrattuale dell'istituto e tenuto conto, quanto alle ferie ed al riposto settimanale, della formulazione degli artt. 36 cost. E 2109 cod. civ.. (nella specie, in cui l'impugnata sentenza aveva affermato la computabilità, ai fini degli istituti suddetti, del compenso per lavoro straordinario predeterminato e della indennità rischio-mine, la S.C., cassando per il resto la decisione, ha giudicato corretta solo l'affermazione della computabilità dell'indennità rischio-mine ai fini del compenso per le festività infrasettimanali, avendo i giudici del merito accertato la natura di compenso normale propria di tale indennità). (V 2541/88, mass n 458284; (V 962/88, mass n 457307; (V 6627/87, mass n 454857; (V 6627/87, mass n 454857; (V 383/87, mass n 450125).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)