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Sez. 1, Sentenza n. 395 del 19/01/2000 Cc. (dep. 22/02/2000) Rv. 215384 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Pena non eseguita causa di beneficio poi revocato - Data di decorrenza della prescrizione - È quella in cui è diventata definitiva la decisione che ha accertato la causa di revoca - Applicazione in tema di indulto condizionato.
Stato
decisa il 2000-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215384-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Nel caso di revoca di benefici (nella specie, indulto condizionato), ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per il decorso del termine di prescrizione della pena si deve far riferimento non già al giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che è causa della revoca, bensì al giorno in cui è diventata definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca - sia tale decisione costituita dalla sentenza di condanna per altri reati, con la quale sia stata contestualmente disposta la revoca, ovvero l'ordinanza di revoca pronunciata ai sensi dell'art.674 c.p.p. -perché solo da quel momento si ha giudiziale certezza dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva e si ha altresì la possibilità di dar corso alla concreta esecuzione della pena già coperta dal beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)