Sez. 2, Sentenza n. 9494 del 07/02/2018 Ud. (dep. 02/03/2018) Rv. 272348 - 01
PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Prove previste dalla legge ma assunte irregolarmente - Applicazione della disciplina della inutilizzabilità - Esclusione - Disciplina delle nullità - Applicabilità - Fattispecie.
PROVE - INUTILIZZABILITÀ
La sanzione dell'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'inutilizzabilità dell'esito dell'esame dell'indagato sentito inizialmente come persona informata dei fatti, nonostante fosse stato iscritto nel registro degli indagati il giorno precedente, considerata la presenza e assistenza di difensore d'ufficio e l'immediato e successivo avviso dato allo stesso della facoltà di astenersi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)