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Sez. 2, Sentenza n. 9494 del 07/02/2018 Ud. (dep. 02/03/2018) Rv. 272348 - 01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Prove previste dalla legge ma assunte irregolarmente - Applicazione della disciplina della inutilizzabilità - Esclusione - Disciplina delle nullità - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272348-01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ

La sanzione dell'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'inutilizzabilità dell'esito dell'esame dell'indagato sentito inizialmente come persona informata dei fatti, nonostante fosse stato iscritto nel registro degli indagati il giorno precedente, considerata la presenza e assistenza di difensore d'ufficio e l'immediato e successivo avviso dato allo stesso della facoltà di astenersi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)