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Sez. 6, Sentenza n. 3460 del 13/02/1998 Ud. (dep. 19/03/1998) Rv. 210089 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Assunzione in violazione della legge - Prove vietate - Prove previste dalla legge ma assunte irregolarmente - Ipotesi differenti - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210089-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ

L'art. 191 cod. proc. pen. nel prevedere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sè e per sè illegittime perché vietate, e non dell'assunzione di prove previste dalla legge (quale l'esame testimoniale) senza l'osservanza delle regole formali dettate per le modalità di acquisizione. La mancata osservanza delle formalità di acquisizione delle prove può porsi, eventualmente, sul piano della nullità della prova, sempre che tale sanzione sia prevista con riferimento alla singola violazione, in base al principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)