Sez. 2, Sentenza n. 440 del 10/02/1968 (Rv. 331455 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE - RELATIVA- CONDIZIONI - POSSIBILITA DI REALIZZAZIONE DEL PASSAGGIO SOLO SU FONDI DELLA SPECIE PREVISTA DALLO ART.1051, QUARTO COMMA COD. CIV. - DIFFICOLTA DI CREAZIONE DI UN ACCESSO AUTONOMO DAL FONDO INTERCLUSO- CRITERI DI VALUTAZIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE - RELATIVA- CONDIZIONI - POSSIBILITA DI REALIZZAZIONE DEL PASSAGGIO SOLO SU FONDI DELLA SPECIE PREVISTA DALLO ART.1051, QUARTO COMMA COD. CIV. - DIFFICOLTA DI CREAZIONE DI UN ACCESSO AUTONOMO DAL FONDO INTERCLUSO- CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Nel caso in cui il passaggio coattivo, chiesto dal proprietario di un fondo relativamente intercluso (ossia circondato da fondi altrui, tranne che da un lato, dal quale pero l'accesso alla via pubblica sia impedito da un ostacolo, che non si puo eliminare senza dispendio o disagio), sia da attuarsi su fondi intercludenti, che comprendono soltanto beni della specie di quelli indicati nel quarto comma dell'art.1051 cod.civ., i criteri per stabilire se l'ostacolo, che si oppone alla creazione di un accesso autonomo, sia tale da non poter essere eliminato, se non con eccessivo dispendio o disagio del proprietario del fondo intercluso, debbono essere assai rigorosi. Si deve, al fine, effettuare una valutazione comparativa tra il dispendio o disagio che dovrebbe sopportare il proprietario del fondo intercluso per la creazione di un accesso autonomo ed il disagio che procurerebbe al proprietario del fondo intercludente l'apertura di un passaggio attraverso quest'ultimo. L'eccessiva onerosita per il proprietario del fondo intercluso potra, quindi, ritenersi sussistente soltanto in casi assai limitati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)