Sez. 1, Sentenza n. 1382 del 09/02/1987 (Rv. 450846 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALI - DEDUZIONE DELLE STESSE PARTI DELL'ATTO SIMULATO - AMMISSIBILITÀ SENZA LIMITI - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALI - DEDUZIONE DELLE STESSE PARTI DELL'ATTO SIMULATO - AMMISSIBILITÀ SENZA LIMITI - CONDIZIONI.*
La prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, richiesta delle stesse parti dell'atto simulato, è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, cioè in caso di simulazione relativa, sicché essa non è ammissibile quando venga dedotta un'ipotesi di simulazione assoluta. (V 1007/79, mass n 397200; (V 1677/72, mass n 358548; (V 3605/68, mass n 336855).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)