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Sez. 1, Sentenza n. 1382 del 09/02/1987 (Rv. 450846 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALI - DEDUZIONE DELLE STESSE PARTI DELL'ATTO SIMULATO - AMMISSIBILITÀ SENZA LIMITI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450846-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALI - DEDUZIONE DELLE STESSE PARTI DELL'ATTO SIMULATO - AMMISSIBILITÀ SENZA LIMITI - CONDIZIONI.*

La prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, richiesta delle stesse parti dell'atto simulato, è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, cioè in caso di simulazione relativa, sicché essa non è ammissibile quando venga dedotta un'ipotesi di simulazione assoluta. (V 1007/79, mass n 397200; (V 1677/72, mass n 358548; (V 3605/68, mass n 336855).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)