Sez. 2, Sentenza n. 16021 del 14/11/2002 (Rv. 558476 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Contratto simulato redatto per iscritto - Azione di simulazione proposta da una delle parti - Accertamento del negozio dissimulato non illecito - Divieto di prova testimoniale - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
La domanda di simulazione, qualora sia proposta da una delle parti e tenda all'accertamento di un negozio dissimulato non illecito, incontra dei limiti in relazione alla prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi non è ammessa contro il contenuto del documento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)