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Sez. 2, Sentenza n. 16021 del 14/11/2002 (Rv. 558476 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Contratto simulato redatto per iscritto - Azione di simulazione proposta da una delle parti - Accertamento del negozio dissimulato non illecito - Divieto di prova testimoniale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558476-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE

La domanda di simulazione, qualora sia proposta da una delle parti e tenda all'accertamento di un negozio dissimulato non illecito, incontra dei limiti in relazione alla prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi non è ammessa contro il contenuto del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)