Sez. 3, Sentenza n. 1007 del 15/02/1979 (Rv. 397200 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - NEI RAPPORTI TRA I CONTRAENTI - LIMITAZIONI PREVISTA DAGLI ARTT 2722 E 2724 COD CIV - APPLICABILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - NEI RAPPORTI TRA I CONTRAENTI - LIMITAZIONI PREVISTA DAGLI ARTT 2722 E 2724 COD CIV - APPLICABILITA.*
La prova della simulazione del contratto contenuto in un documento, nei rapporti fra i contraenti, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la domanda sia diretta a far valere l'illiceita del negozio dissimulato (art 1417 cod civ), incontra le limitazioni di cui agli artt 2722 e 2724 cod civ, e, pertanto, puo essere fornita per testimoni, ai sensi dell'art 2724 primo comma n 1 cod civ, quando vi sia un principio di prova per iscritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda e rivolta o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile la simulazione medesima. (V 1677/72, mass n 358548).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)