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Sez. 1, Sentenza n. 9318 del 08/05/1980 Ud. (dep. 28/07/1980) Rv. 145933 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - NATURA DI CIRCOSTANZA FACOLTATIVA - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO - INTERESSE ALL'APPELLO DA PARTE DELL'IMPUTATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145933-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - NATURA DI CIRCOSTANZA FACOLTATIVA - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO - INTERESSE ALL'APPELLO DA PARTE DELL'IMPUTATO - LIMITI.*

La circostanza di cui all'art 62 bis cod pen e una circostanza attenuante facoltativa, rimessa quindi al potere discrezionale del giudice, il quale deve renderne conto nella sua decisione solo in caso di concessione, e non anche nel caso di diniego. Pertanto lo eventuale errore del giudice nell'esporre i (non necessari) motivi del diniego, riguardando un punto non decisivo del provvedimento, non determina alcun interesse dell'imputato all'impugnazione, se non nei limiti in cui essa possa valere a devolvere al giudice di secondo grado la questione ed a legittimare un diverso uso del suo potere discrezionale al riguardo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)