Sez. 1, Sentenza n. 21597 del 08/11/2005 (Rv. 593728 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Liquidazione - Obbligo di tenere conto dei criteri adottati dalla Corte EDU – Limiti – Comparazione tra la “posta in gioco” e le condizioni socio economiche del richiedente – Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale. Di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate dalla Corte europea, a tal fine, il giudice del merito deve procedere - con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata - ad un giudizio di comparazione, da effettuare sulla base delle allegazioni delle parti, i cui termini sono costituiti, tra l'altro, da un lato, dalla natura e dall'entità della cosiddetta "posta in gioco", dall'altro, dalle condizioni socio-economiche del richiedente, oltre che dal conseguimento, "medio tempore", della pretesa.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)