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Sez. 3, Sentenza n. 927 del 30/03/1971 (Rv. 350847 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INIMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350847-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INIMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

L'istanza di cancellazione di frasi ingiuriose contenute negli scritti difensivi non ha altra efficacia se non quella di sollecitare lo Esercizio di un potere meramente discrezionale del giudice di merito e pertanto il suo mancato esame non e denunziabile in Cassazione. (Conf 3064'69, mass n 342987).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)