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Sez. 1, Sentenza n. 6704 del 10/07/1998 (Rv. 517066 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. - Rapporti con il privilegio ex successivo n. 5 bis - Periordinazione tra privilegi - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517066-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

Il privilegio generale sui mobili di cui al n. 5 bis dell'art. 2751 bis cod. civ., introdotto dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 59 del 1992 con riferimento ai crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti, si colloca (attesa, tra l'altro, la scelta del numero, 5 bis anziché 6) nello stesso grado del precedente n. 5 della stessa norma (crediti dell'impresa artigiana e delle cooperative di produzione agricola), avendo il legislatore inteso, così, superare la pregressa distinzione tra cooperative agricole di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative agricole per la trasformazione dei prodotti costituite fra imprenditori agricoli, (intenzionalmente) omettendo, di conseguenza, di provvedere alla collocazione del nuovo privilegio tramite opportuna integrazione dell'art. 2777 cod. civ., con conseguente parificazione del relativo trattamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)