Sez. 2, Sentenza n. 3075 del 13/02/2006 (Rv. 586462 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Interpretazione del contratto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Canoni legali di ermeneutica - Violazione - Ammissibilità - Principio di autosufficienza del ricorso - Oneri del ricorrente - Trascrizione delle clausole contrattuali contestate - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di interpretazione del contratto - riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili, in sede di legittimità, soltanto quando la motivazione non consenta di ricostruire l'iter logico seguito da quel giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato significato o per violazione delle regole ermeneutiche stabilite dagli artt.1362 e seguenti del cod. civ. - il ricorrente per cassazione, per il principio di autosufficienza del ricorso, è tenuto a trascrivere integralmente il contenuto delle clausole asseritamente male interpretate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)