Sez. 1, Sentenza n. 4779 del 09/11/1977 (Rv. 388383 - 01)
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI DI UNA LEGGE SPECIALE - RETROCESSIONE - APPLICABILITA - DEROGA O MENO AL CRITERIO GENERALE DEL VALORE VENALE - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI DI UNA LEGGE SPECIALE - RETROCESSIONE - APPLICABILITA - DEROGA O MENO AL CRITERIO GENERALE DEL VALORE VENALE - IRRILEVANZA.*
I criteri previsti da una legge speciale in materia di Determinazione dell'indennita di espropriazione (nella specie: art 4 della legge 24 marzo 1932, n 355, per l'espropriazione di edifici e di zone per opere previste dal piano regolatore di Roma o ad esse connesse) devono essere adottati, indipendentemente dal loro carattere riduttivo o meno rispetto al criterio generale ispirato al valore venale del bene, anche per stabilire il prezzo dell'eventuale retrocessione del bene o di parte residua di esso. Tale principio non si pone in contrasto con il RDL 11 marzo 1923, n 691, il quale, nell'abrogare la norma dettata dall'art 60 della legge 25 giugno 1865, n 2359, secondo cui il prezzo di retrocessione non poteva eccedere l'ammontare dell'indennita, ha inteso evitare ingiustizie a danno dell'espropriante per effetto della svalutazione monetaria, ma non anche stabilire che il prezzo della retrocessione debba essere sempre quantificato secondo il criterio generale del valore venale. (Conf 4253/76, mass n 382944; (Conf 4122/76, mass n 382776; (Conf 1574/73, mass n 364395).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 32, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Regio Decr. Legge 11/03/1923 num. 691, Legge 24/03/1932 num. 355 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)