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Sez. 1, Sentenza n. 1574 del 28/05/1973 (Rv. 364395 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PREZZO - DETERMINAZIONE - APPLICABILITA DEI CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - ADDIZIONI O MIGLIORAMENTI - RIDUZIONI AL VALORE VENALE DELL'IMMOBILE RETROCESSO - CALCOLO - BASE DI RIFERIMENTO - PRINCIPI IN MATERIA DI OPERE FATTE DAL TERZO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364395-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PREZZO - DETERMINAZIONE - APPLICABILITA DEI CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - ADDIZIONI O MIGLIORAMENTI - RIDUZIONI AL VALORE VENALE DELL'IMMOBILE RETROCESSO - CALCOLO - BASE DI RIFERIMENTO - PRINCIPI IN MATERIA DI OPERE FATTE DAL TERZO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Se e esatto che, nell'ipotesi in cui l'indennita di espropriazione corrisposta all'espropriato sia stata calcolata secondo determinati criteri riduttivi, anche il prezzo di retrocessione va calcolato con gli stessi criteri (e cio ad evitare un indebito lucro dell'espropriante), deve pero ritenersi, per un identico motivo razionale e al fine di evitare un'ingiustificata diminuzione patrimoniale per l'espropriante medesimo, che, nel caso in cui, dopo l'espropriazione, siano state eseguite nuove opere costituenti addizioni o miglioramenti, le particolari riduzioni da apportarsi al valore venale dell'immobile retrocesso vanno applicate limitatamente alla consistenza dell'immobile quale esso era al momento del trasferimento espropriativo e non gia anche in relazione alle nuove opere eseguite dall'espropriante o dal suo avente causa; per la parte del prezzo di retrocessione corrispondente allo aumento di valore dell'immobile determinatosi in dipendenza delle addizioni e dei miglioramenti non puo non riprendere vigore il principio generale secondo cui il prezzo di retrocessione deve essere commisurato al valore venale attuale dell'immobile che viene retrocesso, senza che possano trovare applicazione gli artt 936 e 1150 cod civ, che presuppongono la qualita di terzo nell'autore delle addizioni o miglioramenti, compiuti invece, nel caso considerato, dal legittimo proprietario (tale dovendosi considerare l'espropriante fino alla pronunzia costitutiva di retrocessione). (fattispecie concernente zona sismica).*

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1915 num. 582 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)