Sez. 6, Sentenza n. 3175 del 22/10/1998 Cc. (dep. 04/12/1998) Rv. 212017 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Possesso ingiustificato di valori - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 708 c.p. con sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1996, n. 370 - Efficacia della revoca della sentenza sulla statuizione concernente la confisca - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
Poiché alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca consegue, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, un istantaneo trasferimento nel patrimonio dello Stato dei beni sottoposti a tale misura, la successiva invalidazione della norma incriminatrice per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, operando su una situazione giuridica esaurita, non può comportare il venire meno di tale effetto, in applicazione dell'art. 673 c.p.p. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il processo abbia avuto a oggetto una imputazione ex art. 708 c.p., a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma a opera della sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1996, n. 370 può essere revocata, ex art. 673 c.p.p., la sentenza passata in giudicato anteriormente a tale decisione, limitatamente alla condanna, al patteggiamento o al proscioglimento per estinzione o per mancanza di imputabilità, ma non anche per la statuizione relativa alla confisca.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)