Sez. 3 - , Sentenza n. 50351 del 29/10/2019 Ud. (dep. 12/12/2019) Rv. 277616 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria - Obbligo di motivazione - Contenuto - Fattispecie.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l'obbligo, oltre che di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione, di pronunciarsi anche sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado e dall'imputato non dedotte per carenza di interesse nonché sulle richieste subordinate avanzate dall'imputato stesso, anche in sede di conclusioni nel giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la mancata motivazione sul rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'azione penale ex art. 649 cod. proc. pen., dedotta in sede di conclusioni nel processo di appello sul presupposto che era già stata inflitta agli imputati, nell'ambito del procedimento tributario, una sanzione tale da poter essere definita di natura penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)