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Sez. 5, Sentenza n. 8201 del 16/01/2026 Ud. (dep. 02/03/2026) Rv. 289690-02

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di condanna pronunciata in grado di appello in riforma di sentenza assolutoria di primo grado - Esclusione di una scriminante riconosciuta in primo grado - Obbligo di motivazione sull’elemento soggettivo del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289690-02

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, in riforma di sentenza assolutoria di primo grado che ha riconosciuto la configurabilità di una scriminante, il giudice ha l'obbligo di motivare non solo in ordine al tema che ha condotto al proscioglimento, ma anche in relazione ad ogni altro punto necessario per la verifica dell'addebito e, quindi, anche sull'elemento soggettivo del reato, a prescindere da una specifica sollecitazione sul punto dell'imputato.

Cod. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)