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Sez. 5, Sentenza n. 8361 del 17/01/2013 Ud. (dep. 20/02/2013) Rv. 254638 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Appello - Riforma integrale della sentenza di primo grado - Doveri motivazionali del giudice d'appello.
Stato
decisa il 2013-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254638-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)