Sez. 1, Sentenza n. 4700 del 19/09/1985 (Rv. 442140 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - CONTENZIOSO - RICORSI - AL MINISTRO DELLE FINANZE - SANZIONI (NON PENALI) PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - IRROGAZIONE CON PROVVEDIMENTO DELL'INTENDENTE DI FINANZA - MANCATO ESPERIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO AL MINISTRO - AZIONE GIUDIZIARIA PER L'ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA LEGITTIMITÀ DELLA PRETESA DELLA P.A. - ESPERIBILITÀ - TERMINI - CARATTERE PERENTORIO - DECORRENZA - INOSSERVANZA DI DETTO TERMINE - CONSEGUENZE - VIZI DELL'INGIUNZIONE FISCALE - DEDUCIBILITÀ - PROPOSIZIONE DI RICORSO GERARCHICO DA PARTE DI ALTRO DEBITORE IN SOLIDO O INGIUNZIONE PER UNA MINORE SOMMA ANCHE PER IL NON RICORRENTE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - CONTENZIOSO - RICORSI - AL MINISTRO DELLE FINANZE - SANZIONI (NON PENALI) PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - IRROGAZIONE CON PROVVEDIMENTO DELL'INTENDENTE DI FINANZA - MANCATO ESPERIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO AL MINISTRO - AZIONE GIUDIZIARIA PER L'ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA LEGITTIMITÀ DELLA PRETESA DELLA P.A. - ESPERIBILITÀ - TERMINI - CARATTERE PERENTORIO - DECORRENZA - INOSSERVANZA DI DETTO TERMINE - CONSEGUENZE - VIZI DELL'INGIUNZIONE FISCALE - DEDUCIBILITÀ - PROPOSIZIONE DI RICORSO GERARCHICO DA PARTE DI ALTRO DEBITORE IN SOLIDO O INGIUNZIONE PER UNA MINORE SOMMA ANCHE PER IL NON RICORRENTE - IRRILEVANZA.*
A seguito del provvedimento dell'intendente di finanza irrogativo di sanzione pecuniaria per evasione dell'i.G.e., il mancato esperimento del ricorso gerarchico al ministro non preclude al contribuente l'Azione giudiziaria, per l'accertamento negativo della legittimità della relativa pretesa, ma tale Azione deve essere proposta, a norma dell'art. 52 secondo comma della legge 19 giugno 1940 n. 762 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 30 dicembre 1971, come corretta con successiva ordinanza del 21 novembre 1973), nel termine perentorio di sessanta giorni dalla definitività di quel provvedimento per effetto di mancato ricorso gerarchico, ovvero di sei mesi, limitatamente al periodo compreso fra la predetta sentenza della Corte costituzionale e la successiva ordinanza di correzione (non retroattiva). Decorso il suddetto termine perentorio, il contribuente decade dall'indicata Azione e, pertanto, a fronte dell'ingiunzione fiscale che gli venga notificata in forza del provvedimento intendentizio, può proporre opposizione solo per vizi propri della ingiunzione stessa, mentre resta in proposito irrilevante sia la circostanza che tale provvedimento dell'intendente sia stato oggetto di ricorso gerarchico da parte di un altro debitore in solido, stante la non estensibilità dei suoi effetti al coobbligato non ricorrente, sia la circostanza che l'amministrazione finanziaria, in relazione al parziale accoglimento del ricorso al ministro con riduzione della pena, abbia poi ingiunto anche nei confronti del non ricorrente il pagamento di detto minore ammontare. (V 4582/81, mass nn 415295 e 415296; (V 5913/80, mass n 409706; (V 1108/73, mass n 363586; (V 46/75, mass nn 373176 e 373177).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 09/04/1911 num. 330 art. 33, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)