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Sez. 1, Sentenza n. 46 del 09/01/1975 (Rv. 373176 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISPOSITIVO - ESCLUSIVA RILEVANZA - MOTIVAZIONE - VALORE SOLO ERMENEUTICO - CONDIZIONI - SUCCESSIVA ORDINANZA DI CORREZIONE - MODIFICA DEL DISPOSITIVO - EFFICACIA IRRETROATTIVA.*
Stato
decisa il 1975-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373176-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISPOSITIVO - ESCLUSIVA RILEVANZA - MOTIVAZIONE - VALORE SOLO ERMENEUTICO - CONDIZIONI - SUCCESSIVA ORDINANZA DI CORREZIONE - MODIFICA DEL DISPOSITIVO - EFFICACIA IRRETROATTIVA.*

Poiche l'art 30 della legge 11 marzo 1953 n 87 subordina l'efficacia delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del solo dispositivo delle sentenze stesse, deve ritenersi che la portata e l'ambito dell'effetto modificativo dell'ordinamento giuridico caratteristico di questo tipo di sentenze sono, per la collettivita dei consociati e sino all'emanazione di un eventuale ordinanza di correzione, individuali e delimitati dal contenuto del dispositivo pubblicato nei modi anzidetti, senza che possa attribuirsi Rilevanza giuridica a quella parte della decisione che, sebbene contenuta nella motivazione, non sia stata riprodotta nel dispositivo. Invero, la motivazione delle sentenze della Corte costituzionale puo essere utilizzata soltanto come elemento interpretativo del dispositivo, qualora questo sia stato formulato in modo equivoco ed incerto, ma non anche come fonte d'integrazione del medesimo, ove esso abbia un significato letterale univoco ma non completamente aderente alla decisione adottata. L'eventuale ordinanza di correzione, emanata dalla Corte costituzionale dopo la pubblicazione della sentenza, ove non si limiti ad eliminare un errore formale rilevabile ictu oculi ovvero a sciogliere un dubbio interpretativo dovuto ad un'incerta formulazione del dispositivo, ma sia, invece, rivolta a modificare un dispositivo formulato in modo univoco ma difforme dalla decisione adottata, ha efficacia irretroattiva, poiche introduce nell'ordinamento giuridico una statuizione della Corte costituzionale, che pur essendo insita nella motivazione, e rimasta sino a quel momento estranea all'ordinamento stesso, in quanto non riprodotta nel dispositivo della sentenza. Da tanto consegue che nel periodo di tempo compreso fra la pubblicazione del dispositivo erroneo e la cennata ordinanza, deve riconoscersi l'efficacia dell'apparente pronunzia della Corte, quale risulta dal dispositivo, a tutela dell'affidamento degli interessati indotti in errore scusabile sull'effettiva portata della pronunzia stessa.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)