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Sez. 3, Sentenza n. 10901 del 15/02/2002 Ud. (dep. 15/03/2002) Rv. 221118 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO | Accordi di riallineamento - Art.75 della legge 30/12/1998, n.448 - Applicabilità della disciplina ai reati già perfezionati - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221118-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO

La possibilità di estinguere le contravvenzioni in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, introdotta dall'art.75 della legge 23 dicembre 1998, n.448 con riferimento agli "accordi di riallineamento", non può trovare applicazione per i reati già perfezionatisi, quali debbono considerarsi quelli per cui siano decorsi i termini per l'estinzione mediante pagamento della sanzione amministrativa concessi dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758, dovendosi escludere che le modifiche apportate dalla citata legge n.448 del 1998 abbiano abrogato la disciplina contenuta negli articoli 19 e seguenti del predetto d.lgs. n.758 del 1994.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 41 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 50 com. 1, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 75, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)