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Sez. 3, Sentenza n. 23921 del 27/03/2003 Cc. (dep. 30/05/2003) Rv. 224772 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO | Contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - Causa estintiva di cui all'art. 24 del D.L.G. n. 758 del 1994 - Operatività - Condizioni - Tempestività del pagamento di cui all'art. 21, comma 2, stessa legge - Necessità.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224772-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO

In tema di sicurezza ed igiene del lavoro, la speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 24 del D.L.G. n. 758 del 1994 è a formazione progressiva e si realizza all'atto della compiuta verificazione, in tutte le sue fasi e passaggi indicati dagli articoli 20 e ss D.L.G. n. 758 del 1994, ultimo dei quali il tempestivo pagamento, con il quale si perfeziona. Ne consegue che l'operatività di tale causa di estinzione è subordinata alla esecuzione del pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, stessa legge, entro il termine di trenta giorni.

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1994 num. 757 art. 20, Legge 19/12/1994 num. 757 art. 21, Legge 19/12/1994 num. 757 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)