Sez. 3, Sentenza n. 13340 del 01/10/1998 Ud. (dep. 18/12/1998) Rv. 212484 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO | Procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994 - Verifica da parte del giudice dell'intero iter amministrativo previsto - Obbligo - Sospensione del procedimento penale in attesa dell'esaurimento della procedura amministrativa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO
Secondo la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro introdotta dagli artt. 19 e seg. del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, il giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni ivi previste, deve accertare che si siano regolarmente svolti tutti i passaggi della procedura stessa. Ovvero che l'organo di vigilanza abbia impartito al contravventore una apposita prescrizione fissando il termine necessario per la regolarizzazione; che l'organo di vigilanza non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine abbia verificato che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nei termini prescritti; che in caso positivo l'organo di vigilanza abbia invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni; che si sia comunicato al P.M., entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'inadempimento alla prescrizione stessa ovvero, entro centoventi giorni dal medesimo termine, che il contravventore sebbene abbia adempiuto alla prescrizione, non ha effettuato il pagamento della sanzione. Il processo rimane sospeso fino al momento in cui pervenga al P.M. una di tali comunicazioni, mentre in caso di adempimento alla prescrizione e di pagamento della sanzione il reato si estingue.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)