Sez. 6, Sentenza n. 1625 del 17/04/1996 Cc. (dep. 04/06/1996) Rv. 204889 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni | Fondatezza degli elementi probatori di reità - Valutazioni - Esclusione.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni
In materia di estradizione, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen. (condizioni per la decisione) deve ritenersi preclusa ogni valutazione nel merito sulla ricorrenza e fondatezza degli elementi probatori di reità, in quanto la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, cui anche lo Stato estero richiedente aderisce, prevale sulla legge interna dello Stato, e prevede, ai fini della pronuncia favorevole alla estradizione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)