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Sez. L, Sentenza n. 1988 del 12/03/1990 (Rv. 465837 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DETERMINAZIONE E DISCIPLINA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CARATTERE ESCLUSIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INDENNITÀ DI CENTRO ELETTROCONTABILE ED ALLA SUA COMPUTABILITÀ NELLA RETRIBUZIONE NORMALE AI FINI DEL CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465837-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DETERMINAZIONE E DISCIPLINA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CARATTERE ESCLUSIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INDENNITÀ DI CENTRO ELETTROCONTABILE ED ALLA SUA COMPUTABILITÀ NELLA RETRIBUZIONE NORMALE AI FINI DEL CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO.*

L'art. 1 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 riserva la disciplina della retribuzione (cioè - secondo l'espressione usata dalla norma - degli stipendi e delle paghe), delle competenze accessorie e di ogni altra indennità spettante agli autoferrotranvieri in dipendenza del rapporto di lavoro alla contrattazione collettiva, la cui interpretazione da parte del giudice del merito (nel caso di contratti di diritto comune) è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che l'indennità di centro elettrocontabile facesse parte delle competenze accessorie a carattere fisso e continuativo previste dall'art. 6 del C.C.n.L. del 1976 e fosse quindi computabile, a norma dell'art. 17 dello stesso contratto, nella retribuzione normale sulla quale calcolare la maggiorazione per il lavoro straordinario. La suprema Corte ha confermato detta statuizione, giudicando irrilevante il fatto che la suindicata indennità fosse stata istituita prima del contratto del 1976 e con riguardo alle giornate di effettiva presenza, attese, sotto quest'ultimo profilo, le concrete modalità di erogazione dell'emolumento quali accertate dal giudice del merito). (Conf 3982/88, mass n 459128).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)