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Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 30/04/1982 (Rv. 420591 - 01)

POSSESSO - PERDITA - RINUNCIA - AMMISSIBILITÀ - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RINUNCIA AL POSSESSO E CONTESTUALE PERMANENZA DEL POTERE DI FATTO SULLA COSA - SUCCESSIVO RIPRISTINO DELL'ANIMUS POSSIDENDI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420591-01

POSSESSO - PERDITA - RINUNCIA - AMMISSIBILITÀ - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RINUNCIA AL POSSESSO E CONTESTUALE PERMANENZA DEL POTERE DI FATTO SULLA COSA - SUCCESSIVO RIPRISTINO DELL'ANIMUS POSSIDENDI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Anche del possesso è ipotizzabile un atto di rinuncia ed esso non richiede la Forma scritta. Peraltro, tale rinuncia, se può far presumere il venir meno dell'animus possidendi, non comporta necessariamente anche il venir meno del potere di fatto (corpus), cui, in un momento successivo ad essa, ben può riaccompagnarsi l'elemento soggettivo anzidetto, con il conseguente inizio di un nuovo possesso tutelabile ex art. 1168 cod. civ. - lo stabilire se, nonostante la rinuncia al possesso, il rinunciante abbia o no continuato volutamente a porre in essere un'attività corrispondente all'Esercizio di un diritto reale costituisce indagine di fatto, che, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Sede di legittimità. (V 3432/75, mass n 377594; (V 475/70, mass n 345487).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)