Sez. 3, Sentenza n. 6403 del 23/06/1999 (Rv. 527870 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Liquidazione coatta amministrativa - Impresa cessionaria - Liquidazione del danno - Riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del fatto - Necessità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, quando all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa subentra l'impresa cessionaria, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978 e 21 terzo comma della legge n. 990 del 1969 il risarcimento del danno è dovuto nei limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del fatto.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)