Sez. 3, Sentenza n. 6863 del 21/06/1993 (Rv. 482850 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni | Riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del fatto - Necessità.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, l'obbligazione risarcitoria del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nel caso previsto dall'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, anche prima della modifica apportata dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 20 ed a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 18 dicembre 1987 n. 560, deve essere commisurata non già ai limiti minimi di garanzia previsti al momento della decisione, bensì ai massimali minimi previsti per l'assicurazione obbligatoria con riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del fatto.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 20 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)