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Sez. 5, Sentenza n. 11402 del 28/10/1997 Ud. (dep. 11/12/1997) Rv. 209773 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Querela - Presentata alla polizia giudiziaria da persona resasi irreperibile - Possibilità di disporne la lettura a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209773-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

In tema di lettura nel dibattimento di atti di cui è impossibile la ripetizione, quando per fatti o circostanze imprevedibili risulti impossibile la ripetizione del contenuto dell'atto di querela da parte del suo autore, deve trovare applicazione l'art. 512 cod. proc. pen., che consente la lettura, a richiesta di parte, degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, laddove per atti "assunti" devono intendersi non soltanto gli atti formati a seguito di attività diretta delle predette autorità, ma anche gli atti semplicemente ricevuti dalle stesse, quale è appunto una spontanea dichiarazione di querela. (Conforme, Cass., sez. VI, sentenza n. 595 del 1997, u.p. 28 aprile 1997, Tecca ed altri, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 336, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)