Sez. 6, Sentenza n. 23807 del 14/04/2003 Cc. (dep. 29/05/2003) Rv. 226084 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Querela - Presentazione alla polizia giudiziaria - Impossibilità di esaminare la persona offesa querelante - Lettura della querela a norma dell'art. 512 cod. proc. pen.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI
In tema di lettura di atti nel dibattimento, quando per fatti o circostanze imprevedibili risulti impossibile l'esame della persona offesa che abbia presentato querela nei confronti dell'imputato, deve trovare applicazione l'art. 512 cod. proc. pen., che consente la lettura, a richiesta di parte, degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, laddove per atti "assunti" devono intendersi non soltanto gli atti formati a seguito di attività diretta delle predette autorità, ma anche gli atti semplicemente ricevuti dalle stesse, quale è appunto la dichiarazione di querela.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)