Sez. 1, Sentenza n. 11975 del 27/11/1997 (Rv. 510481 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE | Utilizzo, da parte del giudice, di modulo prestampato di sentenza - Conseguenze - Nullità e non inesistenza della sentenza - Riflessi ai fini dell'impugnazione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE
Anche ove l'utilizzazione, da parte del giudice di primo grado, di un modello prestampato di sentenza configuri una ipotesi di radicale mancanza e non di sola insufficienza di motivazione, tale vizio, di per sè, determina nullità e non giuridica inesistenza della sentenza, e, pertanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto con i mezzi ordinari di impugnazione, nel rispetto dei limiti e delle regole che li disciplinano, e - di per sè - non può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)