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Sez. L, Sentenza n. 11220 del 21/11/1990 (Rv. 469839 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NON RILEVATA DAL GIUDICE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - INESISTENZA DEL RAPPORTO E DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469839-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NON RILEVATA DAL GIUDICE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - INESISTENZA DEL RAPPORTO E DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONSEGUENZE.*

Non può essere dedotto come motivo di ricorso per Cassazione il mancato rilievo, da parte del giudice di appello, della nullità della sentenza di primo grado per insufficienza o totale carenza di motivazione, in quanto la sentenza di gravame assorbe totalmente la sentenza impugnata, salvo che il ricorrente deduca la radicale inesistenza del rapporto processuale e la conseguente inesistenza della sentenza di primo grado, da tale inesistenza derivando per il giudice di appello l'Obbligo, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., di rimettere la causa al primo giudice. (V 700/84, mass n 432956; (V 3354/81, mass n 413952).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)