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Sez. L, Sentenza n. 6354 del 25/11/1988 (Rv. 460697 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA - RADICALE MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE DI UNA SENTENZA MUNITA DI TUTTI GLI ALTRI REQUISITI E PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - DEDUZIONE - MEZZI.*
Stato
decisa il 1988-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460697-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA - RADICALE MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE DI UNA SENTENZA MUNITA DI TUTTI GLI ALTRI REQUISITI E PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - DEDUZIONE - MEZZI.*

La radicale Mancanza della motivazione, con riguardo a sentenza che sia munita di tutti gli altri requisiti contemplati dall'art. 132 cod. proc. civ., ivi inclusa la sottoscrizione del giudice, e che sia ritualmente pubblicata mediante deposito in cancelleria, determina nullità e non giuridica inesistenza, in quanto non incide sulla configurabilità della sentenza medesima come atto di Esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto. Detta Mancanza, pertanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., può essere fatta valere soltanto con i mezzi d'impugnazione, nel rispetto dei limiti e delle regole che li disciplinano. (V 4881/85, mass n 442275; (V 19/80, mass n 403381).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)