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Sez. 3, Sentenza n. 18514 del 20/08/2009 (Rv. 609207 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Mediazione - Natura contrattuale - Sussistenza - Conclusione dell'affare - "Condicio iuris" del diritto alla provvigione - Mediazione con ente pubblico - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609207-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

Il rapporto che si instaura tra chi mette in contatto due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato da vincoli di rappresentanza, collaborazione o dipendenza, ha natura contrattuale, mentre la conclusione dell'affare costituisce soltanto la "condicio iuris" idonea a far sorgere il diritto alla provvigione; ne consegue che, configurandosi la mediazione come contratto, ove venga stipulato con un ente pubblico - ancorché questo agisca "iure privatorum" -, esso richiede la forma scritta "ad substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza della forma scritta, la richiesta di provvigione avanzata da un mediatore nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici, in relazione ad un'attività svolta prima che tale ente venisse privatizzato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1754, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)