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Sez. 3, Sentenza n. 11196 del 12/11/1993 (Rv. 484312 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere | Opposizione a precetto perché non preceduto o accompagnato dalla notificazione del titolo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Sentenza che decide la predetta opposizione - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 della Cost..
Stato
decisa il 1993-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484312-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere

Poiché la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., quando non sia dalla legge disposto altrimenti, deve precedere il compimento del primo atto di esecuzione, non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi, integra opposizione agli atti esecutivi, nonostante la diversa prospettazione della parte, quella proposta contro il precetto perché non preceduto o accompagnato dalla notificazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che la sentenza del giudice che decide sulla predetta opposizione è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. e non con l'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)