Sez. 1, Sentenza n. 17650 del 11/12/2002 (Rv. 559155 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimento camerale di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001 - Decreto della Corte d'Appello - Ricorso per cassazione - Qualificabilità come ricorso ordinario - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso per tutti i motivi indicati nell'art. 360 cod. proc. civ.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di procedimento camerale di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, l'impugnazione per cassazione contro il provvedimento emesso dalla corte d'appello sulla domanda di equa riparazione deve essere qualificata come ricorso ordinario, attesa l'espressa previsione in tal senso, senza delimitazioni circa le censure formulabili, contenuta nell'art. 3, comma sesto, della citata legge n. 89 del 2001 e la natura di atto giurisdizionale decisorio di quel provvedimento, come tale da includersi fra le "sentenze" rese in grado di appello o in unico grado cui si riferisce l'art. 360 del codice di procedura civile. Pertanto, l'impugnazione deve essere ammessa per tutti i motivi contemplati dal citato art. 360 e non soltanto per la violazione di legge denunciabile con il ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)