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Sez. T, Sentenza n. 2951 del 06/02/2025 (Rv. 674077-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Costi derivanti da attività illecita - Indeducibilità ex art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 - Presupposti - Nesso diretto con l'illecito - Esercizio dell'azione penale da parte del P.M. - Ius superveniens - Disposizione più favorevole - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674077-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE

In tema di reddito d'impresa, i costi derivanti da attività illecita sono indeducibili, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, purché presentino un nesso diretto con la realizzazione di un delitto non colposo per il quale il P.M. abbia esercitato l'azione penale, e, sotto tale profilo, la disposizione costituisce ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, rispetto alla precedente versione della norma, che stabiliva genericamente l'indeducibilità dei costi riconducibili ad attività qualificabili come reato.

Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 bis CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)