Sez. T, Ordinanza n. 2717 del 07/02/2026 (Rv. 677779-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Costi derivanti da reato - Pluralità di reati - Concorso di delitti e di contravvenzioni - Unicità del disegno criminoso - Applicabilità ai fini della deducibilità dei relativi costi - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE
In tema di disciplina dei cd. costi da reato, di cui all'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nel testo introdotto dall'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. con l. n. 44 del 2012, in caso di contestazione d'una pluralità di reati, di cui alcuni delitti ed altri contravvenzioni, dall'eventuale unicità del disegno criminoso non discende alcuna automatica riferibilità ad essi dell'intero insieme dei costi e delle spese, onde trarne la conseguenza della totale indeducibilità, dovendosi, invece, avere riguardo partitamente alla specifica frazione di questi riferibile a ciascun reato, con
conseguente indeducibilità soltanto dei costi e delle spese riferibili ai delitti e non anche alle contravvenzioni.
Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)