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Sez. 1, Sentenza n. 446 del 01/03/1967 (Rv. 326381 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI -SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - SOPRATASSE NATURA E FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1967-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326381-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI -SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - SOPRATASSE NATURA E FUNZIONE.*

La sopratassa e una prestazione integrativa del tributo, una maggiorazione di questo avente il duplice scopo di stimolare da una parte il contribuente ad una piu scrupolosa e sollecita osservanza dell'Obbligo tributario, e di risarcire, dall'altra, il danno cagionato con l'inosservanza di tale Obbligo. Si tratta di un'obbligazione avente la medesima natura dell'obbligazione tributaria e che deve essere pagata unitamente all'imposta di cui segue le sorti ed a cui resta indissolubilmente legata nella fase esecutiva.*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 2, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 5, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)