Sez. 1, Sentenza n. 1238 del 07/09/1970 (Rv. 346892 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI IN GENERE - IN GENERE - SOPRATASSA - NATURA E FUNZIONE - COLPEVOLEZZA DEL TRASGRESSORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI IN GENERE - IN GENERE - SOPRATASSA - NATURA E FUNZIONE - COLPEVOLEZZA DEL TRASGRESSORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La sopratassa, quale prestazione integrativa del tributo, costituisce un'obbligazione di natura tributaria e soggiace alla stessa disciplina normativa dell'imposta cui si riferisce, sia per quanto attiene all'accertamento, sia per la riscossione. In particolare, essa non ha natura punitiva, e la sua applicazione segue al semplice verificarsi delle condizioni previste della legge, indipendentemente dalla colpevolezza del trasgressore. (V 3983, 68, mass n 337557 446, 67, mass n 326381).*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Legge 09/05/1950 num. 203 art. 2, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 5, Legge 09/05/1950 num. 203 art. 35, Legge 09/05/1950 num. 203 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)