Sez. 1, Sentenza n. 330 del 14/01/1999 (Rv. 522277 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI SUI REDDITI IMMOBILIARI | Fallimento del contribuente - Privilegio - Limite ex art. 2771, secondo comma, cod. civ. - Portata.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI SUI REDDITI IMMOBILIARI
In tema di privilegi sopra gli immobili per crediti per le imposte sui redditi immobiliari e con riguardo alla dichiarazione di fallimento del contribuente, l'art. 2771, secondo comma, cod. civ., che limita il privilegio alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente, deve essere inteso nel senso che detto privilegio è temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l'iscrizione nei ruoli dell'anno in corso al momento in cui l'esattore si insinua al passivo del fallimento e dell'anno anteriore, purché il presupposto di imposta (produzione del reddito imponibile) si sia verificato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, senza che tale interpretazione trovi ostacolo nel disposto dell'art. 2916 cod. civ. (che stabilisce la inefficacia dei privilegi dei crediti sorti dopo il pignoramento) o dell'art. 52 legge fall. (che limita il concorso ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2771
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)