Sez. 1, Sentenza n. 3100 del 17/03/1995 (Rv. 491225 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO | Crediti di imposta relativi a periodi anteriori al fallimento del debitore, iscritti in ruoli emessi successivamente - Privilegio - Ammissibilità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO
L'art. 2752 cod. civ., come novellato dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n.426, nella parte in cui attribuisce privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti dello Stato per tributi diretti posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione ed in quello precedente, ha solo la funzione di delimitare temporalmente l'operatività di siffatta attribuzione, con riguardo al momento in cui l'esattore pone in essere l'attività finalizzata alla riscossione non già quella di circoscriverne l'efficacia nel solo ambito dell'esecuzione esattoriale. Ne consegue che la pretesa tributaria così temporalmente limitata è assistita dal detto privilegio, anche quando l'esattore, faccia valere, intervenendo nel fallimento del debitore, crediti d'imposta che, riferiti a periodi anteriori all'apertura della proceduta concorsuale, siano tuttavia iscritti in ruoli emessi successivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)