Sez. 5, Sentenza n. 47575 del 07/10/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268405 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Elemento oggettivo - Individuazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA
L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata; ne deriva che il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso la configurabilità del reato di violenza privata nella condotta degli imputati che, nel corso di una manifestazione sulla pubblica via, si erano introdotti per pochi istanti nei locali di una ditta dopo avere spinto una delle impiegate, in quanto la violenza aveva coinciso con la "costrizione a tollerare" la presenza degli imputati, escludendo il reato in questione nel quale, invece, la violenza deve essere strumentale ad un evento ulteriore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)