Sez. 5 - , Sentenza n. 40485 del 01/07/2019 Ud. (dep. 03/10/2019) Rv. 277748 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Elementi costitutivi - Idoneità della violenza o minaccia a produrre un effetto di coartazione - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA
Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia realizzino la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur astrattamente condizionanti, si rivelino in concreto inidonei a limitare la libertà di movimento o a condizionare il processo di formazione della volontà altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che, avendo avvicinato il figlio, che si trovava su uno scooter, per esprimergli rimostranze, aveva posizionato la propria bicicletta in modo da impedire allo stesso di allontanarsi, in considerazione la facile amovibilità del mezzo e per la possibilità della vittima di allontanarsi in una diversa direzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)