Sez. 2, Sentenza n. 4937 del 18/08/1981 (Rv. 415702 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI IMMISSIONI SUPERIORI AL LIMITE DELLA NORMALE TOLLERABILITÀ - INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE - CRITERIO EQUITATIVO - APPLICABILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI IMMISSIONI SUPERIORI AL LIMITE DELLA NORMALE TOLLERABILITÀ - INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE - CRITERIO EQUITATIVO - APPLICABILITÀ.*
L'indennizzo che spetta al proprietario del fondo nell'ipotesi in cui il giudice, nel contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, autorizzi immissioni superiori al limite della normale tollerabilità, tenuto conto della complessità e latitudine degli apprezzamenti all'uopo necessari nonché della inesistenza sia di una misura in base alla quale aritmeticamente stabilire il limite suddetto, sia di un criterio fisso di Determinazione dell'indennizzo stesso, può essere quantificato equitativamente e non essere rigidamente commisurato all'entità delle lesioni del diritto di proprietà. (Conf. 1593/80, mass. N. 405172; (Conf. 1216/70, mass n 346858).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)