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Sez. 2, Sentenza n. 1593 del 10/03/1980 (Rv. 405172 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI IMMISSIONI SUPERIORI AL LIMITE DELLA NORMALE TOLLERABILITA - INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE - IN VIA EQUITATIVA - NECESSITA - PRETESA DI LIMITARE LA MISURA DELL'INDENNIZZO AL MINOR REDDITO DERIVANTE DAL CONFRONTO TRA QUELLO ATTUALE E QUELLO DEL FONDO IN CASO DI IMMISSIONI AL LIMITE MASSIMO DI TOLLERABILITA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405172-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI IMMISSIONI SUPERIORI AL LIMITE DELLA NORMALE TOLLERABILITA - INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE - IN VIA EQUITATIVA - NECESSITA - PRETESA DI LIMITARE LA MISURA DELL'INDENNIZZO AL MINOR REDDITO DERIVANTE DAL CONFRONTO TRA QUELLO ATTUALE E QUELLO DEL FONDO IN CASO DI IMMISSIONI AL LIMITE MASSIMO DI TOLLERABILITA - INAMMISSIBILITA.*

L'indennizzo che spetta al proprietario del fondo nell'ipotesi in cui il giudice, nel contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprieta, autorizzi immissioni superiori al limite della normale tollerabilita, deve essere liquidato in via equitativa e non essere commisurato rigidamente all'entita delle lesioni del diritto di proprieta. Deve percio essere respinta la pretesa di limitare in ogni caso la misura dell'indennizzo al minor reddito derivante dal confronto tra quello attuale del fondo e quello che questo avrebbe avuto se le immissioni fossero al limite massimo di tollerabilita, poiche tale rigido criterio e estraneo alla natura della norma contenuta nell'art 844 cod civ e limita i poteri del giudice al di la di ogni generale ragionevole direttiva. (Conf 1218/70, mass n 346858).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)